Fermo amministrativo, come opporsi?

Come opporsi a un fermo amministrativo? Una guida utile quando si riceve una cartella esattoriale.

Il fermo amministrativo può essere un problema molto serio, soprattutto se l’auto a cui vengono poste le ganasce fiscali è l’unico mezzo che abbiamo per poter andare a lavorare. Come si può fare? La legge fissa delle regole ben precise che non valgono solo per il cittadino, ma anche per l’ente di riscossione.

Cos’è il fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo, altrimenti detto ganasce fiscali, è una procedura con la quale il mezzo viene “bloccato” a causa di una cartella esattoriale non pagata. Il mezzo sottoposto a questa procedura non può circolare. Auto, moto e qualsiasi altro mezzo può finire con le ganasce fiscale per qualsiasi debito non pagato: multe, tasse, bollo auto, sanziono penali. Il fermo può essere disposto solo dall’agente di riscossione: l’Agenzia delle Entrate e Riscossione per i debiti statali, le agenzie private per quelli di altro genere.

Ganasce fiscali: le tempistiche

Le tempistiche sono molto precise.  Il fermo non può essere attuato prima della notifica della cartella esattoriale: prima di questa, inoltre, devono pervenire all’utente l’atto di accertamento fiscale o la contestazione dell’infrazione.  Una volta che la cartella è stata recapitata al cittadino o alla cittadina, ci sono 60 giorni di tempo per pagare la cifra dovuta. Trascorsi i 60 giorni, può essere attivata la procedura per bloccare il mezzo. Non sempre al 61esimo giorno parte la procedura: a volte passano mesi o addirittura anni.

In ogni caso, prima di attuare il fermo, l’ente di riscossione deve avvisare ancora una volta l’utente con il preavviso di fermo: questo preavviso dà al cittadino altri 30 giorni di tempo per pagare o chiedere una rateizzazione del debito.

Come ci si oppone al fermo amministrativo?

In alcuni casi, ci si può opporre a tale procedura:

  • difetto del procedimento, per esempio una mancata notifica;
  • prescrizione del debito;
  • debito già pagato;
  • sospensione del debito per ricorso giudiziale.

Secondo l’orientamento della Cassazione, se parliamo di prescrizione del debito o mancata notifica della cartella, il ricorso può essere fatto sempre senza limiti di tempo.

A chi proporre il ricorso?

Il ricorso non fa proposto a un giudice qualsiasi: ogni debito ha un giudice di competenza propria. Vale a dire:

  • Corte di giustizia tributaria: tributi e imposte;
  • Tribunale ordinario: contributi Inps e Inail;
  • Giudice di Pace: multe stradali.

 

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