Tutto sul superbollo: la tassa automobilistica sulle auto di grossa cilindrata

Ecco una guida sul superbollo: come si calcola, cos'è e domande più frequenti

superbollo

Oggi parliamo di superbollo: un termine che si riferisce a un’imposta automobilistica aggiuntiva che viene applicata alle auto di lusso e ad alta cilindrata in Italia oltre al normale bollo auto. In questo articolo, esamineremo in modo approfondito il superbollo, come viene calcolato e quali auto devono pagarlo. Queste informazioni saranno utili per i proprietari di auto interessati a comprendere gli aspetti fiscali legati a veicoli di fascia alta.

Cos’è il superbollo?

Come detto in apertura,  parliamo di una tassa automobilistica speciale che si aggiunge all’importo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) e alle altre tasse regolari già pagate dai proprietari di auto, cioè il bollo auto tradizionale. È stato introdotto nel nostro Paese con lo scopo di tassare le auto di lusso e ad alta cilindrata e contribuire in questo modo a finanziare la spesa pubblica. Il superbollo si applica a livello nazionale, ma può variare in base alla regione di residenza del proprietario dell’auto.

Sia il bollo che il superbollo hanno in teoria uno scopo nobile e utile: questi soldi finiscono nelle casse delle Regioni che, a loro volta, dovrebbero usarli per la manutenzione delle strade e dunque per la manutenzione stradale. Nella realtà dei fatti, spesso le strade italiane lasciano a desiderare e, non a caso, il bollo è una delle tasse più odiate dagli italiani e dalle italiane.

Come si calcola il superbollo?

E ora veniamo alla nota dolente, cioè il calcolo di questa imposta aggiuntiva. Sì, perché il superbollo si aggiunge al bollo normale quando l’auto supera una certa soglia di potenza. Il calcolo dipende dalla potenza fiscale dell’auto, che è un valore attribuito in base alla cilindrata e alla potenza del motore. Al momento, si paga 20 euro per ogni kW eccedente.

Esistono inoltre delle riduzioni:

  • auto nuove e fino a 5 anni: 20 euro per ogni kW oltre i 185
  • dopo 5 anni: 12 euro per ogni kW oltre i 185
  • dopo 10 anni: 6 euro per ogni kW oltre i 185
  • dopo 15 anni: 3 euro per ogni kW oltre i 185
  • dopo 20 anni non pagano il superbollo

Quali auto devono pagare il superbollo?

Il superbollo si applica principalmente alle auto di lusso e ad alta cilindrata. Le auto con una potenza fiscale superiore a 185 kW (circa 252 CV) possono essere soggette al pagamento del superbollo. Parliamo dunque di auto di fascia alta e molto alta, possedute da una minoranza di residenti.

Il superbollo verrà abolito?

Se ne parla da tanti anni. Al momento vi è una proposta in campo firmata dalla Lega. Vedremo se andrà avanti.

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Le FAQ sul Superbollo

Come si calcola esattamente il decremento per “vetustà” del superbollo e qual è la data di riferimento precisa per il passaggio alle aliquote ridotte (dopo 5, 10 e 15 anni)?

Il decremento per vetustà del superbollo si applica alla quota base di 20 euro per ogni kW oltre 185 kW e non alla soglia. La riduzione non scatta “a giorni”, ma per periodi di anzianità calcolati dalla data di costruzione del veicolo: trascorsi 5 anni l’addizionale si paga al 60% (12 euro/kW), trascorsi 10 anni al 30% (6 euro/kW), trascorsi 15 anni al 15% (3 euro/kW) e dopo 20 anni non è più dovuta.

La data di riferimento per passare alle aliquote ridotte è precisa: i periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Se la data di costruzione non è disponibile, si assume la più vecchia tra l’eventuale prima immatricolazione all’estero e l’immatricolazione in Italia. In pratica, un’auto costruita nel 2019 entra nella fascia “oltre 5 anni” dal 1° gennaio 2025, in quella “oltre 10 anni” dal 1° gennaio 2030 e in quella “oltre 15 anni” dal 1° gennaio 2035, a parità di potenza. L’importo si ottiene moltiplicando i kW eccedenti per la tariffa della fascia e versandolo alle stesse scadenze del bollo senza arrotondamenti discrezionali.

Per le auto ibride (Plug-in o Full Hybrid), il superbollo si calcola sulla potenza totale di sistema o esclusivamente sulla potenza del motore termico indicata a libretto?

Per le auto ibride, sia plug-in sia full hybrid, il superbollo segue la stessa logica del bollo: la base di calcolo è la potenza espressa in kW riportata sulla carta di circolazione nel campo P.2, cioè la potenza massima netta indicata a libretto. Nella prassi italiana, per la grande maggioranza delle ibride tale valore coincide con la potenza del solo motore endotermico, perché è quella che la norma assume come riferimento fiscale; la potenza del motore elettrico, pur contribuendo alla potenza di sistema dichiarata dal costruttore, non entra nel conteggio dell’addizionale.

Di conseguenza un’ibrida con potenza combinata elevata può non pagare il superbollo se il dato P.2 del termico resta entro 185 kW. Fa eccezione solo l’ipotesi in cui sul libretto risultino kW superiori alla soglia: in quel caso l’addizionale si calcola esclusivamente sulla parte eccedente, applicando le riduzioni per vetustà quando spettanti. Per evitare errori conviene verificare il dato effettivo a libretto e non basarsi sui CV commerciali o sulla potenza complessiva comunicata nelle brochure. Questo vale anche quando l’auto è omologata come ibrida ricaricabile con batterie più capienti.

In caso di leasing o noleggio a lungo termine, chi è il soggetto passivo tenuto al pagamento del superbollo e come viene gestita la responsabilità in caso di sanzioni per omesso versamento?

Nel superbollo il soggetto passivo non è “chi usa l’auto di fatto”, ma chi risulta titolare del rapporto giuridico al PRA alla scadenza del termine utile di pagamento. In caso di leasing, paga l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria; in caso di usufrutto paga l’usufruttuario; con patto di riservato dominio paga l’acquirente; con noleggio a lungo termine senza conducente paga l’utilizzatore registrato, regola rafforzata dal 1° gennaio 2020.

Operativamente, molte società di leasing o noleggio anticipano il versamento e lo riaddebitano nei canoni, ma la responsabilità tributaria resta in capo al soggetto indicato al PRA. Se il superbollo non viene versato o viene pagato in misura insufficiente, le sanzioni e gli interessi vengono contestati al soggetto obbligato, con possibilità di regolarizzazione tramite ravvedimento entro i termini. In presenza di più passaggi contrattuali, conta la posizione risultante al PRA alla data di scadenza del bollo regionale, perché l’addizionale è complementare e segue le stesse finestre di pagamento. Per questo è cruciale aggiornare tempestivamente i dati di utilizzo nei registri ufficiali. In caso di contestazione, si guardano scadenza e intestazione al PRA.

Quali sono i codici tributo corretti da utilizzare nel modello F24 “Elementi Identificativi” (ELIDE) e quali sono le conseguenze se il pagamento non è perfettamente contestuale a quello del bollo regionale?

Il superbollo si paga con modello F24 ELIDE indicando la targa nei campi “elementi identificativi”. I codici tributo ordinari sono 3364 per l’addizionale, 3365 per la sanzione da ravvedimento e 3366 per gli interessi. La logica è di complementarità: l’addizionale va versata entro gli stessi termini previsti per il bollo regionale, perché nasce come quota aggiuntiva collegata alla tassa automobilistica. Se il pagamento non è contestuale, ma avviene dopo la scadenza, non decade il tributo: scattano però interessi e sanzioni. Chi regolarizza spontaneamente può usare il ravvedimento operoso, versando addizionale più sanzione ridotta e interessi con i codici dedicati; in assenza di regolarizzazione l’Agenzia procede con accertamento e applica la sanzione piena, oltre agli interessi moratori. Un disallineamento con il bollo può inoltre generare avvisi separati e difficoltà di riconciliazione dei pagamenti, perché bollo e superbollo finiscono su enti diversi. Per evitare errori conviene pagare insieme o, se non possibile, mantenere prova di data e importo del versamento ELIDE. Nel campo tipo si usa sempre “A” autoveicolo e l’anno è quello di decorrenza del bollo a cui l’addizionale si riferisce.

Quali sono i termini di prescrizione previsti per l’accertamento del superbollo da parte dell’Agenzia delle Entrate e come differiscono da quelli del bollo auto ordinario gestito dalle Regioni?

Per il superbollo non vale il termine breve tipico della tassa automobilistica regionale. In assenza di una disciplina speciale, la giurisprudenza e la prassi applicativa riconducono l’accertamento dell’addizionale a un termine quinquennale, cioè cinque anni, entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare l’atto di accertamento. Il conteggio, in linea con la regola generale dei tributi, parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto e si chiude al 31 dicembre del quinto anno, salvo atti interruttivi. Il bollo auto ordinario, invece, è un tributo regionale e segue un termine di prescrizione più breve: l’ente può richiedere il pagamento entro la fine del terzo anno successivo a quello della scadenza.

La differenza pratica è rilevante: per lo stesso veicolo, un mancato pagamento può essere ancora contestabile dall’erario quando il credito regionale sarebbe già prescritto. In ogni caso, notifiche e solleciti interrompono i termini e riaprono la decorrenza, quindi la verifica va fatta guardando date di scadenza e atti ricevuti, non solo l’anno di immatricolazione. Per contestare la prescrizione serve eccepirla nel ricorso, allegando le ricevute mancanti.

Se un veicolo viene radiato per esportazione o demolito prima della fine dell’anno tributario, è possibile richiedere il rimborso pro-quota dell’addizionale già versata?

Se un veicolo viene demolito o radiato per esportazione prima della fine del periodo tributario, la regola di base è che l’obbligo del bollo si interrompe dalla data dell’evento annotato al PRA. Per il bollo ordinario, alcune Regioni riconoscono il rimborso del periodo non goduto calcolandolo in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si verifica la perdita di possesso, fino alla scadenza della validità. Poiché il superbollo è un’addizionale complementare alla tassa automobilistica, se per quel periodo il bollo non è dovuto, l’addizionale non può restare dovuta.

Quando l’addizionale è già stata versata, il rimborso si richiede presentando un’istanza di rimborso per tasse automobilistiche all’amministrazione competente, allegando prova del pagamento, estremi del veicolo e documentazione della radiazione o demolizione. Nella pratica, tempi e modalità possono differire: il bollo dipende dalla Regione, mentre l’addizionale è erariale e richiede interlocuzione con gli uffici fiscali. È decisivo che la radiazione sia effettiva e registrata, perché senza annotazione PRA il tributo resta esigibile. Se l’evento cade entro il termine ultimo di pagamento, la somma può essere rimborsata integralmente, se già versata in teoria.

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