Bollo auto, cambia tutto dal 2028: nuove scadenze e regole per i pagamenti

La riforma del bollo auto cambia scadenze e procedure dal 2028. Primo pagamento su 12 mesi, possibile formula quadrimestrale e nuove regole per noleggio e PRA.

riforma bollo auto

Il bollo auto si prepara a cambiare, ma non nel modo che molti automobilisti potrebbero immaginare. La miniriforma approvata dal Governo il 5 agosto interviene soprattutto sulle modalità di pagamento, sulle scadenze, sui rapporti tra Regioni e sulla gestione amministrativa della tassa automobilistica. Non vengono invece modificati i parametri utilizzati per determinare l’importo dovuto e restano ferme le attuali esenzioni e agevolazioni nazionali.

La parte più consistente delle nuove regole dovrebbe diventare operativa dal 1° gennaio 2028. Una modifica relativa ai contratti di noleggio a lungo termine è invece prevista già dal 1° gennaio 2027. Il quadro dovrà comunque essere letto alla luce del testo definitivo del decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e federalismo fiscale regionale, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che sancisce la riforma del bollo auto.

Per chi possiede un’auto, la novità più immediata sarà il superamento, per le nuove immatricolazioni, del sistema basato sulle tradizionali scadenze fisse. Il bollo tenderà a seguire direttamente il mese nel quale la vettura è stata immatricolata, con una durata iniziale di dodici mesi e una scansione temporale più semplice da comprendere. Cambieranno inoltre alcune procedure per concessionari, società di noleggio e pagamenti effettuati per errore alla Regione sbagliata.

Riforma bollo auto: le tariffe non cambiano

La riforma del bollo auto non interviene sui tre elementi fondamentali utilizzati per determinare la tassa: la potenza omologata del veicolo, espressa in kW e riportata al punto P.2 della carta di circolazione, la classe ambientale Euro e gli importi base previsti per ciascuna categoria. Da questo punto di vista, quindi, non viene introdotto un nuovo sistema di calcolo.

Per le automobili Euro 4 e successive l’importo base resta pari a 2,58 euro per kW. Per le Euro 3 è di 2,70 euro/kW, per le Euro 2 sale a 2,80 euro/kW, mentre per le Euro 1 raggiunge 2,90 euro/kW. Le vetture Euro 0 restano soggette a una tariffa base di 3 euro per kW. Le Regioni possono aumentare questi valori secondo le regole già previste, fino a un massimo del 10% all’anno, possibilità che diversi territori hanno già utilizzato.

Non cambia neppure il cosiddetto minisuperbollo, cioè la maggiorazione del 50% applicata agli importi relativi ai kW che superano quota 100. La miniriforma, dunque, non nasce per ridisegnare il peso economico della tassa automobilistica, ma per rendere più uniforme e lineare la sua gestione.

Restano le attuali esenzioni, comprese quelle per le auto elettriche

Un altro punto importante della riforma del bollo auto riguarda le agevolazioni già esistenti. Il provvedimento non modifica le attuali esenzioni nazionali dal bollo auto e, tra queste, resta quella quinquennale prevista per le auto elettriche. Anche sotto questo profilo la riforma non cambia quindi la struttura fiscale già applicata alle differenti tipologie di veicolo.

Per l’automobilista il punto centrale è distinguere fra importo della tassa e modalità con cui questa viene amministrata. La revisione riguarda principalmente il secondo aspetto: quando si paga, per quale periodo, quale Regione riceve il gettito e come vengono trattate determinate situazioni particolari. È proprio sulle scadenze che dal 2028 arriverà una delle modifiche più visibili.

Dal 2028 il primo bollo durerà sempre dodici mesi

A partire dal 1° gennaio 2028, il primo bollo relativo a un veicolo di nuova immatricolazione sarà pagato per dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione. Verrà così superato il meccanismo legato alle scadenze fisse di aprile, agosto o dicembre previsto per le automobili con potenza superiore a 35 kW.

Il principio diventa semplice: il calendario fiscale della vettura viene collegato direttamente alla sua immatricolazione. Non si tratta, peraltro, di una soluzione completamente nuova nel panorama italiano. Lombardia e Piemonte utilizzano già da molti anni un sistema impostato su questa logica.

La modifica non comporterà però un riallineamento automatico di tutte le vetture già presenti sulle strade. Le auto in circolazione la cui scadenza è stata determinata con il precedente sistema continueranno a conservare la loro periodicità. La nuova disciplina dei dodici mesi sarà quindi rilevante soprattutto per i veicoli che entreranno nel sistema con le nuove regole.

Più tempo per versare il primo bollo

Insieme alla durata del primo periodo tributario cambierà anche la scadenza entro la quale effettuare il pagamento. Dal 2028 il primo bollo auto dovrà essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale il veicolo è stato immatricolato. Si tratta di un’estensione rispetto alla disciplina attuale, nella quale questa possibilità è prevista soltanto quando l’immatricolazione avviene nell’ultima decade del mese.

Per i pagamenti successivi il riferimento diventerà invece l’ultimo giorno del mese corrispondente a quello dell’immatricolazione. Una vettura entrerà così in un ciclo annuale legato alla propria data di prima registrazione, evitando per le nuove immatricolazioni il passaggio attraverso finestre temporali predeterminate e non direttamente collegate al momento dell’acquisto.

Il risultato pratico è un calendario più facilmente riconducibile alla storia amministrativa della singola automobile. Il mese di immatricolazione diventa infatti il punto di riferimento per costruire le successive scadenze della tassa, mentre per il primo versamento viene lasciato a disposizione anche il mese seguente.

Riforma del bollo auto: le Regioni potranno introdurre il bollo quadrimestrale

Tra le novità previste dal 2028 compare anche la possibilità di un bollo quadrimestrale. Le Regioni potranno introdurre pagamenti ogni quattro mesi, con decorrenza dal mese di immatricolazione. Non sarà però necessariamente una formula applicata indistintamente a tutte le automobili.

La scelta sarà infatti lasciata alle amministrazioni regionali, che potranno individuare le tipologie di veicoli interessate. La riforma introduce quindi lo strumento, ma non stabilisce che ogni proprietario possa automaticamente scegliere di dividere il bollo in tre pagamenti nel corso dell’anno. Per conoscere l’effettiva applicazione sarà necessario considerare le decisioni adottate dalle singole Regioni.

Cosa succede se il bollo viene pagato alla Regione sbagliata

Una semplificazione significativa prevista dalla riforma del bollo auto riguarda gli errori nella destinazione del pagamento. Quando il bollo viene versato alla Regione sbagliata, saranno gli enti interessati a gestire direttamente il trasferimento delle somme. La Regione che scopre di avere incassato un importo spettante a un altro ente dovrà trasferirlo all’amministrazione competente.

La procedura potrà essere avviata anche quando l’errore emerge in seguito a una comunicazione del contribuente. Il principio è quello di spostare sulle amministrazioni la gestione materiale del trasferimento, evitando che il cittadino debba risolvere direttamente un problema di attribuzione territoriale dopo avere comunque effettuato il versamento.

La misura assume particolare rilievo considerando che il bollo è una tassa regionale e che la corretta individuazione dell’ente destinatario è quindi parte essenziale del pagamento. La riforma punta a rendere meno gravose per il proprietario le conseguenze di un versamento effettuato all’amministrazione non competente.

Bollo dovuto anche con il fermo amministrativo fiscale

La nuova riforma del bollo auto chiarisce anche un punto relativo ai veicoli interessati da fermo amministrativo fiscale. La tassa automobilistica rimane dovuta quando il fermo è disposto dall’agente della riscossione. Il semplice fatto che il veicolo sia sottoposto a questo tipo di provvedimento non interrompe quindi l’obbligo tributario.

Si tratta di una precisazione importante per i proprietari di mezzi soggetti a fermo, perché separa chiaramente la limitazione amministrativa che interessa il veicolo dall’obbligo di versare la tassa automobilistica. Anche in questa situazione, dunque, il bollo continua a essere richiesto.

Noleggio a lungo termine, dal 2027 registrazione anche al PRA

Una parte della riforma del bollo auto anticiperà il resto delle novità. Dal 1° gennaio 2027 il contratto di locazione a lungo termine senza conducente dovrà essere annotato anche al Pubblico Registro Automobilistico, il PRA gestito dall’ACI. Dal 2015 il nome della persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo con un contratto di noleggio a lungo termine viene già annotato nell’Archivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile.

Con il nuovo sistema le informazioni arriveranno al PRA proprio attraverso i dati presenti nell’Archivio nazionale veicoli. La disposizione non riguarderà soltanto i nuovi contratti stipulati dal 2027. Saranno coinvolti anche i contratti precedenti che verranno prorogati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2026.

La registrazione interesserà inoltre i casi nei quali, pur essendo stato stipulato precedentemente il contratto, la consegna del veicolo all’utilizzatore finale avvenga a partire dal 1° gennaio 2027. L’obiettivo è quindi estendere la tracciabilità amministrativa del rapporto di noleggio anche al PRA.

Nuove regole per il gettito delle società di noleggio

La riforma interviene anche sulla destinazione territoriale del bollo delle automobili intestate alle persone giuridiche. In linea generale continuerà a essere presa come riferimento la Regione nella quale si trova la sede legale della società. È però prevista una regola specifica quando questa non coincide con il luogo nel quale viene svolta principalmente la gestione ordinaria dell’attività.

In queste situazioni sarà la sede della gestione ordinaria principale a determinare la destinazione del gettito. La norma assume un peso particolare nel settore del noleggio auto, dove la localizzazione delle società e delle rispettive attività può interessare territori differenti.

Per le persone giuridiche con sede legale all’estero che operano nel noleggio di veicoli e dispongono di più sedi secondarie in Italia, la Regione destinataria dell’imposta sarà quella nella quale si trova la sede secondaria in cui viene svolta principalmente la gestione ordinaria dell’attività. Il criterio punta quindi a collegare maggiormente il gettito al luogo nel quale l’attività viene concretamente gestita.

Auto ceduta al concessionario, quando si interrompe il bollo

La miniriforma disciplina anche la cosiddetta messa in esenzione, cioè l’interruzione dell’obbligo di pagamento quando una vettura viene ceduta a un concessionario o a un commerciante. Per ottenere l’interruzione sarà necessario che il trasferimento della proprietà venga regolarmente trascritto al PRA.

La trascrizione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della cessione. L’esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso nel momento in cui il veicolo viene ceduto e continuerà fino al mese precedente a quello della successiva rivendita dell’automobile.

La registrazione al Pubblico Registro Automobilistico assume quindi un ruolo decisivo. La semplice presenza della vettura presso un operatore commerciale non è sufficiente: per interrompere l’obbligo tributario occorre che il passaggio di proprietà sia stato formalmente trascritto secondo le modalità previste.

Come cambia il bollo delle auto usate in mano ai commercianti

Un meccanismo specifico riguarda anche il momento nel quale termina il periodo di esenzione o sospensione. In quel caso la tassa automobilistica dovrà essere pagata entro il mese successivo, coprendo i mesi compresi tra quello in cui termina il regime agevolato e il mese precedente a quello corrispondente all’immatricolazione del veicolo.

Dal mese di immatricolazione partirà poi un nuovo periodo di pagamento di dodici mesi. Anche questa soluzione risponde alla logica generale della riforma: fare in modo che il calendario del bollo rimanga allineato al mese nel quale l’automobile è stata originariamente immatricolata.

La gestione delle auto usate acquistate da concessionari e commercianti viene quindi inserita nello stesso schema temporale previsto per il resto del sistema. L’esenzione durante il periodo interessato non deve produrre, una volta terminata, uno spostamento permanente delle successive scadenze rispetto al mese di immatricolazione.

Nasce definitivamente l’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche

Un’altra parte importante della riorganizzazione riguarda l’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, conosciuto con l’acronimo ANTA. Previsto già da una legge del 2019, l’archivio passa da una condizione transitoria a una configurazione definitiva e sarà gestito attraverso il Pubblico Registro Automobilistico.

Il PRA dovrà garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l’ANTA e gli archivi dei singoli enti impositori, cioè Regioni e Province autonome. Gli indirizzi per questa attività saranno approvati ogni anno dal Comitato interregionale di gestione dell’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il Ciganta.

Il percorso di integrazione amministrativa era già iniziato dopo la legge del 2019, quando l’Agenzia delle Entrate aveva trasferito all’ACI, in qualità di gestore del PRA, il precedente sistema SGATA. La nuova disciplina rende quindi stabile una struttura nazionale destinata a dialogare con i diversi archivi territoriali.

Gli archivi regionali e dell’Agenzia delle Entrate continueranno a esistere

La nascita definitiva dell’ANTA non significa però che tutti gli altri database vengano eliminati. Gli archivi dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano potranno continuare a essere gestiti direttamente dagli enti competenti. Potranno inoltre essere amministrati attraverso forme di cooperazione con il gestore del PRA.

Il nuovo archivio nazionale avrà quindi una funzione di integrazione e coordinamento, senza sostituire automaticamente le strutture informative già presenti. È un aspetto tecnico, ma rilevante per comprendere l’impostazione della riforma: non nasce un unico database destinato a cancellare tutti gli altri, bensì un sistema nazionale chiamato a raccordare le informazioni sulla tassa automobilistica.

Una riforma delle procedure, non degli importi

Per gli automobilisti il punto centrale resta la distinzione tra quanto si paga di bollo e come viene gestito il pagamento. La miniriforma approvata il 5 agosto non modifica le tariffe base, le classi Euro utilizzate per il calcolo, la potenza del veicolo presa come riferimento o le principali esenzioni nazionali. Interviene invece sulle procedure che accompagnano la tassa durante la vita amministrativa dell’automobile.

Dal 2028 il mese di immatricolazione acquisterà un ruolo ancora più importante: determinerà l’inizio del primo periodo di dodici mesi e diventerà il riferimento per le successive scadenze. Il primo versamento potrà essere effettuato entro la fine del mese successivo all’immatricolazione, mentre le Regioni avranno la possibilità di introdurre per determinate categorie un pagamento quadrimestrale.

Parallelamente cambierà la gestione di situazioni meno frequenti ma tutt’altro che marginali, dal pagamento alla Regione sbagliata alla cessione delle vetture ai commercianti, passando per le società di noleggio e il fermo amministrativo fiscale. Già dal 2027, inoltre, i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente entreranno anche nel sistema informativo del PRA secondo le condizioni previste.

Resta infine necessario distinguere le misure approvate dal loro definitivo assetto normativo. Il provvedimento dovrà entrare in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, fino alla disponibilità del testo definitivo, i dettagli operativi previsti soprattutto per il bollo auto dal 2028 dovranno essere verificati nella formulazione finale. Per chi possiede già un’auto, inoltre, la periodicità derivante dalle vecchie regole resterà invariata, mentre il nuovo sistema dei dodici mesi sarà costruito attorno alle immatricolazioni soggette alla disciplina che entrerà in vigore dal 2028.

Vota