Auto ibride vietate in ZTL? Cosa prevede davvero la legge italiana

La sentenza del TAR Lazio riapre il dibattito sull’accesso delle auto ibride alle ZTL: ecco come i Comuni possono legittimamente imporre restrizioni anche ai veicoli ecologici

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Il dibattito sull’accesso delle auto ibride nelle ZTL torna al centro dell’attenzione pubblica dopo una recente sentenza del TAR del Lazio che ha confermato il potere dei Comuni di imporre restrizioni anche a quei veicoli che, in teoria, dovrebbero godere di un trattamento di favore. Se da un lato il Codice della Strada prevede che i mezzi a basso impatto ambientale, come quelli a propulsione ibrida, debbano poter circolare liberamente nelle zone a traffico limitato, dall’altro le amministrazioni comunali hanno la facoltà di applicare regole più restrittive sulla base di esigenze locali, soprattutto in aree sensibili come i centri storici.

La questione è tutt’altro che secondaria, perché tocca migliaia di automobilisti che, anche in buona fede, hanno acquistato auto ibride confidando in una libertà di circolazione poi smentita da regolamenti locali. In questo quadro, la giurisprudenza amministrativa sta giocando un ruolo sempre più rilevante nel definire i margini di applicazione delle norme nazionali rispetto ai poteri regolatori dei Comuni. Il caso analizzato dal TAR del Lazio si configura così come un precedente che potrebbe avere effetti rilevanti su scala nazionale.

Il caso di Roma e la sentenza del TAR Lazio

Tutto nasce da un ricorso presentato da uno studio legale romano, al quale il Comune di Roma Capitale aveva negato il permesso di accesso alla ZTL Centro Storico per un’autovettura ibrida intestata alla società. Il permesso era stato richiesto per raggiungere un posto auto privato in via della Pallacorda, ma l’autorizzazione è stata respinta in applicazione delle delibere comunali che prevedono il rilascio del permesso solo se l’attività lavorativa e il parcheggio si trovano nello stesso edificio.

Lo studio legale ha quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR, sostenendo la violazione dell’articolo 7 comma 9-bis del Codice della Strada, introdotto nel 2019 proprio per favorire la mobilità a basso impatto. Secondo i ricorrenti, il diniego non solo violava la norma statale, ma anche i principi di ragionevolezza e proporzionalità nella gestione del traffico urbano. Tuttavia, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso, affermando che la norma citata non conferisce un diritto assoluto di accesso ai veicoli ibridi, ma impone comunque un bilanciamento con altri interessi pubblici. Tra questi, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto prevalente la tutela del centro storico e la necessità di contenere il numero di veicoli in circolazione, anche se a basse emissioni.

Il TAR ha inoltre evidenziato come la ZTL in questione sia stata istituita prima del 2019, anno di entrata in vigore dell’articolo 7 comma 9-bis, e pertanto non soggetta in modo diretto alla sua applicazione. Un punto fondamentale, che pone l’accento sull’autonomia degli enti locali nell’emanare regolamenti urbanistici e ambientali anche in presenza di indicazioni statali apparentemente contrarie.

Le motivazioni del Tribunale e i limiti del Codice della Strada

Le motivazioni alla base della sentenza chiariscono alcuni aspetti finora ambigui dell’interpretazione normativa. Innanzitutto, l’articolo del Codice della Strada non può essere letto come un automatismo che garantisce il libero accesso in ogni contesto, ma piuttosto come una norma di indirizzo da bilanciare con esigenze di ordine pubblico, tutela ambientale e assetto urbanistico. In secondo luogo, la giurisprudenza ha ribadito che il potere regolatorio dei Comuni rimane integro anche di fronte a disposizioni nazionali, a patto che le motivazioni siano chiare e basate su criteri oggettivi.

Nel caso specifico, il regolamento del Comune di Roma prevede che il permesso per il transito in ZTL venga concesso solo nel caso in cui il posto auto e la sede lavorativa coincidano all’interno dello stesso edificio. Una disposizione che può apparire rigida, ma che il TAR ha ritenuto coerente con l’obiettivo di evitare un rilascio indiscriminato di permessi che vanificherebbe la funzione stessa della ZTL. Il fatto che in questo caso il posto auto fosse situato in uno stabile diverso da quello dell’attività professionale ha quindi rappresentato un elemento sufficiente per giustificare il diniego.

Il ruolo delle delibere comunali e la prevalenza della normativa locale

Un ulteriore elemento evidenziato dalla sentenza è la prevalenza delle delibere comunali qualora siano state emanate prima dell’entrata in vigore della norma statale. Questo principio, già presente in altre sentenze, sancisce che la regolamentazione locale mantiene una sua validità autonoma, specie se fondata su motivazioni specifiche legate al contesto urbano e ambientale. Di conseguenza, anche se la legge nazionale incoraggia l’utilizzo di auto ibride e ne promuove l’accesso alle zone a traffico limitato, resta salva la facoltà dei Comuni di introdurre restrizioni motivate.

Il caso di Roma non è isolato: anche altri Comuni italiani si stanno interrogando sulla possibilità di limitare l’accesso alle auto ibride nelle ZTL, soprattutto nelle aree a più alta densità turistica o storico-artistica. È dunque prevedibile che la questione sia destinata a riemergere con forza nel prossimo futuro, soprattutto in vista dell’evoluzione delle politiche ambientali e di mobilità urbana. Il rischio, però, è quello di generare disorientamento negli automobilisti, molti dei quali hanno scelto l’alimentazione ibrida proprio per accedere liberamente ai centri urbani.

Interpretazioni contrastanti e incertezza normativa

Come sottolinea il portale Polizia Locale Blog, da sempre punto di riferimento per gli operatori della sicurezza urbana, la vicenda mette in luce l’esistenza di una zona grigia normativa che rischia di creare conflitti interpretativi tra Stato e Comuni. Da un lato, c’è l’esigenza di promuovere una mobilità sostenibile, incentivando l’utilizzo di veicoli ecologici. Dall’altro, c’è la necessità, altrettanto legittima, di proteggere i centri storici dal congestionamento, salvaguardare la qualità dell’aria e regolamentare in modo efficace l’accesso ai luoghi più delicati dal punto di vista architettonico e ambientale.

La decisione del TAR Lazio, pur non rappresentando un vincolo per altri tribunali amministrativi, potrebbe orientare in futuro il comportamento delle amministrazioni comunali, che potrebbero sentirsi legittimate a bloccare le auto ibride nelle ztl in nome di esigenze superiori. Al tempo stesso, si fa strada l’idea che sia necessaria una riforma più chiara del Codice della Strada, capace di armonizzare gli obiettivi ambientali con la realtà operativa degli enti locali.

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